L’ iper ammortamento: come sfruttare le competenze del certificatore 4.0 ed evitare uno degli errori più comuni

Iper ammortamento e super ammortamento: sostantivi che nelle aziende italiane echeggiano continuamente, da quando è uscita la ormai famosa circolare 4/E del 30 marzo 2017 che spiega in 110 pagine quali investimenti sono ammessi alle agevolazioni dalla Legge di Bilancio 2017 e con quali vincoli.

Non è certo questa la sede per entrare nel merito dei disposti del MISE, nè dei quesiti che via via vengono posti per dare applicazione ad un meccanismo esso stesso innovativo.

Ricordiamo solo che per i beni rientranti nella categoria “4.0” (Allegato A) il costo dell’investimento può essere ammortizzato al 250% (Iper ammortamento), mentre per i servizi rientranti nella categoria “4.0” (Allegato B) il costo dell’investimento può essere ammortizzato (per chi beneficia dell’ Iper ammortamento su un altro bene) al 140% (Super ammortamento)

Meccanismo che, per princìpi ispiratori, idea strategica e disposizione tattica pare uno dei più interessanti degli ultimi decenni per dare impulso all’economia del paese, tanto da avere ricevuto il plauso di molte associazioni di imprese, manager e professionisti, tra cui gli ingegneri, che sono pesantemente coinvolti nel tema, incentrato sull’innovazione tecnologica e l’interconnessione dei sistemi. Con particolare riferimento agli ingegneri Industriali e dell’Informazione, chiamati a svolgere una molteplicità di ruoli presso i fornitori dei beni e servizi, presso le aziende che investono, presso gli organismi di controllo, che dovranno verificare la rispondenza degli investimenti alle regole per l’accesso agli incentivi, particolarmente rilevanti in questo contesto. Non solo.

Da quest’ultimo punto consegue infatti la costituzione di soggetti abilitati alla certificazione di tale rispondenza, tra cui Ingegneri e Periti iscritti ai relativi Albi Professionali.

La legge impone infatti che, per investimenti superiori ai 500.000 euro, l’investimento sia corredato da una perizia giurata e relativo allegato tecnico. Sotto tale soglia, la perizia viene comunque consigliata.

Fatto sta che anche presso le associazioni di professionisti l’argomento sia di assoluta attualità e ciascuno stia elaborando le modalità (inedite) con cui svolgerà il proprio ruolo, secondo le competenze.

Ecco pertanto alcune considerazioni chiave:

  • Lo spirito della legge è di promuovere la flessibilità prima ancora della produttività, per potere produrre lotti personalizzati anche numericamente limitati, ma a costi e tempi caratteristici della grande produzione. Di qui la novità fondamentale della interconnessione, che permette di “reagire” in automatico a nuove richieste da parte del mercato;
  • Il Piano Industria 4.0 induce di fatto sinergie tra professionalità molto diverse tra loro, riguardanti progettazione, produzione, acquisti, amministrazione, finanza e fiscalità, qualità e sicurezza, … e non ultima quella che si occupa della perizia di conformità!
  • Per quanto riguarda quest’ultima, uno degli errori più comuni consiste nel coinvolgere tardivamente il soggetto che redigerà la perizia ed il relativo allegato tecnico. Ciò infatti espone al rischio di riscontrare criticità nell’accesso alle agevolazioni ed una rincorsa ad introdurre varianti in corso d’opera, quando se ne riscontri la possibilità. Analizzare il progetto per tempo permette infatti di impostare una soluzione più pulita e funzionale alla fabbrica 4.0, senza l’assillo dell’urgenza. Se poi, come è previsto, il soggetto certificatore è esperto in materia, quanto prima sarà coinvolto quanto più efficace sarà il suo contributo non solo formale, ma anche sostanziale alla implementazione della migliore soluzione!
  • Se vi può interessare, il sottoscritto è abilitato alla perizia giurata e coordinato con una rete di colleghi-partner, per garantire il migliore servizio a prezzi equilibrati. Contattatemi!